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Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

di Claudio Tucci

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27 maggio 2009

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Rappresentanze diplomatiche (articolo 6). Viene affidato a un regolamento interministeriale (su proposta della Farnesina) il compito di disciplinare i procedimenti di autonomia gestionale e finanziaria di ambasciate e consolati. Obiettivo: rendere più semplici e snelli i trasferimenti di fondi pubblici all'estero e meglio controllabile la loro gestione.

Regioni a statuto speciale (articolo 46). E le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge (cosiddetta clausola di salvaguardia).

Regolamenti (articolo 5). Dovranno essere oggetto di periodico aggiornamento e riordino per eliminare le norme nel frattempo, abrogate, quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o, semplicemente, obsolete. Per semplificare le fonti, previsto, anche, che il Governo provveda, attraverso lo strumento del testo unico, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal consiglio dei ministri, valutato il parere del consiglio di Stato, da esprimere, entro, 45 giorni dalla richiesta. L'Esecutivo può demandare la redazione degli schemi di testi unici direttamente ai magistrati di palazzo Spada, che possono farsi aiutare al massimo da 5 esperti, anche non giuristi, nell'ambito, però, dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per l'Erario.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato (articolo 69). Due le novità in arrivo.
Ammessa la possibilità da parte del consiglio di Stato di sospendere l'emanazione del parere sul ricorso qualora ravvisi l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. E gli atti sono mandati direttamente alla Consulta. Previsto, poi, che la decisione del ministro sul ricorso debba essere sempre conforme al parere reso dal consiglio di Stato.

Riforma processo amministrativo (articolo 44). Da realizzare, a cura del Governo e a costo zero, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Da mettere nero su bianco, in particolare, il riordino delle misure cautelare, del sistema delle impugnazioni e dei principali termini e adempimenti processuali. Tra gli obiettivi da realizzare, la snellezza delle trattazioni, la certezza ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, anche mediante ricorso a procedure informatiche e telematiche. Prevista, poi, la previsione della giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato nelle controversie elettorali per le elezioni di Camera e Senato.

Riordino in materia ambientale (articolo 12). Che il Governo dovrà fare, sentite le regioni, entro il 30 giugno 2010. La riforma (da attuare con decreti legislativi) dovrà, tra l'altro, precisare meglio le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale, anche di siti non degradati.

Servizi sanitari (articolo 11). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Esecutivo dovrà individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito del Ssn. Obiettivo: consolidare e rafforzare il ruolo delle farmacie nel campo dei servizi di assistenza domiciliare integrata, oltre che collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione sia nazionale che regionale. In farmacia si potranno, poi, prenotare esami e visite specialiste e ritirare il referto.

Servizi turistici (articoli 15, 18 e 19). Previsto che, anche, il venditore o l'organizzatore del viaggio concorre ad alimentare il fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Stabilito, pure, che le istanze di rimborso presentate al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Inoltre, previsto un riordino organizzativo dell'Enit (l'agenzia nazionale del turismo) e, pure, uno stanziamento di 48 milioni di euro (per 3 anni: dal 2007 al 2009) per sviluppare, con gli enti locali, progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana.

Servizio postale (articolo 16). Attribuito al ministero delle Comunicazioni il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità della fornitura del servizio postale universale, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste. Previste, anche, nuove norme sull'accesso a informazioni da parte degli operatori diversi da Poste italiane spa e per l'apertura del mercato e la tutela degli utenti.

  CONTINUA ...»

27 maggio 2009
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